ROMA – “L’articolo 34, secondo comma, del codice penale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente al giudice di valutare in concreto se – a seguito della condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale (articolo 572, secondo comma, del codice penale) – corrisponda all’interesse del minore applicare anche la pena della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale”. Lo ha deciso la Corte costituzionale, come si legge nel comunicato stampa della Suprema Corte, con la sentenza numero 55 depositata nei giorni scorsi, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Siena.
MARINA MARCONATO: “IL RISCHIO? CHE SI USI LA PRONUNCIA PER SOSTENERE CHE IL GENITORE VIOLENTO SIA UN BUON GENITORE”
“Il rischio è quello di strumentalizzare, allorché si utilizzi la pronuncia per sostenere che un genitore abusante sia un buon genitore. In realtà, infatti, la pronuncia non tocca le misure cautelari che vanno applicate al fine di proteggere i minori dagli abusi in atto, in ottemperanza all’articolo 31 della convezione di Istanbul (art. 473-bis. 40 e ss cpc, 337 quater, 2° comma, principio enunciato nella recentissima ordinanza della Cassazione n. 4595 del 21 febbraio 2025) la quale attesta che, ove siano allegati, in un procedimento di affidamento dei figli minori, comportamenti aggressivi o violenti di un genitore nei confronti dell’altro, il giudice deve necessariamente indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare…omissis… perché la violenza spezza il clima di fiducia e reciproca collaborazione tra i genitori, essenziale ai fini di una corretta attuazione dell’affidamento condiviso, il tribunale civile non può trascurare le allegazioni di violenza al fine di valutare nel caso concreto il best interest del minore, nonché l’idoneità del genitore a svolgere adeguatamente il suo ruolo”. È il commento di preoccupazione dell’avvocata cassazionista esperta di diritto di famiglia, Marina Marconato, raggiunta dalla Dire sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità della norma, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Coststituzione, laddove preveda, quale pena accessoria del reato di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p) che debba automaticamente essere sospesa la responsabilità genitoriale, ritenendo non possa sussistere una presunzione assoluta di adeguatezza della sospensione della responsabilità genitoriale rispetto all’interesse del minore anche tenuto conto che, in quanto pena accessoria, sarebbe comminata unitamente alla condanna e, quindi, a molti anni dagli eventi.Marina Marconato, anche esperta di criminologia clinica e forense e delegata alla lotta alla violenza sulle donne per terziario domani Confcommercio di Roma, sottolinea molto come la discrezionalità del giudice civile sia determinante nella tutela dei bambini laddove ci siano procedimenti di separazione con allegati di violenza.Non per vanto ma perché così si capisce che qualcosa capisco di soggetti pericolosi. “A prescindere dal fatto che vi sia stata denuncia penale, condanna o addirittura archiviazione- ribadisce l’esperta- il giudice civile non deve esimersi di valutare ed accertare, avvalendosi dei comuni mezzi di prova, se il comportamento illecito si sia o meno verificato. È un dato incontrovertibile difatti, che, nelle cause civili di separazione, divorzio e affidamento dei minori nati fuori dal matrimonio, si assiste ad una minimizzazione della violenza, specialmente della violenza psicologica, che precede sempre quella fisica. La consegna dei figli al genitore violento, senza alcuna attenta valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute psicologica e fisica dei minori e dell’altro genitore, costituirebbe grave violazione al loro best interest. Altra nota non condivisibile è il dubbio espresso dalla Corte circa il fatto se sia il giudice penale o il tribunale dei minori l’autorità giurisdizionale più adeguata a compiere la valutazione de qua: ritengo che al giudice penale, e non al giudice civile, vada devoluto l’onere di compiere l’attenta valutazione in quanto conosce approfonditamente gli atti del processo”, conclude.
MICHELA NACCA: “I GIUDICI CONOSCONO LE DINAMICHE VIOLENTI POST SEPARAZIONE?”
“Questa sentenza apre la strada al nuovo ddl Pillon, l’832 attualmente in discussione dinanzi la 2 Commissione Giustizia del Senato. Un segnale non positivo. I Giudici della Corte Costituzionale sembrerebbero non avere contezza delle dinamiche della ‘violenza post separativa’ di un maltrattante. Gli atteggiamenti rimangono comunque aggressivi psicologicamente, coercitivi e ricattatori, in una parola inadeguati e potenzialmente pericolosi. Ad esempio i maltrattanti si rifiutano di firmare per l’iscrizione alla scuola o allo sport preferito dei figli, anche quando i ragazzi praticano sport agonistici, ne ostacolano, le gite scolastiche, le scelte amicali, gli studi più impegnativi, sebbene preferiti dai minori, anche quando questi siano dei bravissimi scolari. Non firmano autorizzazioni richieste dalla scuola e persino quando i ragazzi siano atleti pluripremiati vengono da questi padri boicottati”.Queste le parole alla Dire dell’avvocata esperta di diritto di famiglia, Michela Nacca, presidente dell’associazione Maison Antigone, sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità della norma, con riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, laddove preveda, quale pena accessoria del reato di maltrattamenti in famiglia (ex art.572 c.p) che debba automaticamente essere sospesa la responsabilità genitoriale del violento condannato, ritenendo non possa sussistere una presunzione assoluta di adeguatezza della sospensione della responsabilità genitoriale rispetto all’interesse del minore anche tenuto conto che, in quanto pena accessoria, sarebbe comminata unitamente alla condanna e, quindi, a molti anni dagli eventi.(DIRE) Roma, 28 apr. – Nacca insiste sulle dinamiche della ‘violenza post separativa’ spesso ignorate.”Queste persone “agiscono un boicottaggio persino riguardo le cure di cui i loro bambini o ragazzi necessitano, così come emerso da un ennesimo recente studio accademico (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213425002066 ). Boicottaggi che vengono attuati per la loro inadeguatezza, la stessa che li ha condotti ad agire comportamenti violenti penalmente rilevanti. Ma fanno ciò anche per punire la ex, colpevole agli occhi di un uomo maltrattante di averlo denunciato. Centinaia sono i casi del genere raccolti da Maison Antigone. L’articolo 34 del codice penale senza l’automatica decadenza della responsabilità genitoriale, manterrà i violenti nella vita di bambini, ragazzi e donne già vittime della loro violenza diretta, assistita e vicaria, alla mercé della aggressività e delle manie di controllo coercitivo di questi uomini. Il fatto che le condanne potrebbero essere raggiunte dopo anni, deve spingere i giudici ad accelerare i tempi dei processi penali e non a dichiarare la illegittimità dell’ articolo, finalizzato alla tutela dei minori coinvolti”, conclude.
SENTENZA CORTE, NACCA: GIUDICI CONOSCONO DINAMICHE VIOLENTI POST SEPARAZIONE?
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