ROMA – “In queste ore apprendiamo che si sta dando esecuzione al provvedimento del tribunale di Roma I sezione civile del 20 giugno che prevede l’invio delle Forze dell’ordine nell’abitazione della signora Susanna per il trasferimento della minore di anni 5 dalla sua casa e residenza abituale in una struttura non identificata e sconosciuta ai familiari. Ricordiamo che le forze dell’ordine non hanno incarico di eseguire forzosamente i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria”.
IL CASO DI STELLA
È indirizzata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri la lettera di cittadini, giornaliste, attiviste, avvocate, scrittrici che di ora in ora conta nuove firme per il caso della piccola Stella di Monteverde che per decisione del Tribunale di Roma deve finire in casa famiglia ed essere tolta a mamma e nonni. L’accusa per la mamma, come ha stabilito una perizia di Ctu del Tribunale, è di essere ostativa al padre. L’uomo è rinviato a giudizio per violenza verso la madre e la bambina ha manifestato sempre disagi e paura nell’incontrarlo.
‘NO’ AL PRELIEVO FORZOSO
Per attuare il provvedimento è stata autorizzata la Forza pubblica e sotto casa della donna, ieri, dove si è mobilitato ancora una volta il condominio ed era presente la stampa, si sono presentati poliziotti, tutrice e servizi sociali. Tra le persone che sono arrivate sotto casa di Susanna per portare solidarietà a mamma, nonni e bambina l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli e il suo staff, numerosi giornalisti, sindacati, rappresentante del Centro antiviolenza di Villa Pamphili di Differenza Donna che segue la donna, parlamentari.
“INTERVENGA LA VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE”
La lettera è indirizzata al sindaco come tutore della salute dei cittadini, dal momento che la bambina è affetta da una sindrome genetica rara ed un evento traumatico di questa portata potrebbe essere l’evento scatenante della sintomatologia correlata alla malattia. Il sindaco, questa l’osservazione delle firmatarie, dovrebbe garantire la non costrizione sulla minore attraverso un servizio di vigilanza della Municipale.La missiva riprende la giurisprudenza sulla materia. Tra le tanti fonti la sentenza di Lecce sul caso di mamma Assunta e il prelievo del bambino strappato (in ospedale) dalle braccia della donna: il giudice ha assolto la madre e altri familiari dalle accuse degli operanti di aver ostacolato il prelievo forzoso. Una richiesta che potrebbe cambiare la storia dei prelievi forzosi.
IL PRELIEVO FORZOSO NON SI PUÒ FARE: LO STABILISCE LA LEGGE
Ecco perché, come la legge ha stabilito, il prelievo forzoso non si può fare. È scritto nel Vademecum delle Forze dell’ordine del 2014. L’esecuzione dei provvedimenti civili è affidata ai servizi sociali territoriali, solo in caso di estrema necessità, può essere disposto l’utilizzo della Forza pubblica, in ausilio agli operatori sociali competenti (dal vademecum delle Ffoo del 2014, pagina 29).
LA CASSAZIONE: COSA DICE L’ORDINANZA N. 9691/22
“Può osservarsi che la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte d’appello in questione, anche con il successivo decreto del 21.11.2021, consistente nell’uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre ii minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, e a prescindere dai vizi del decreto come sopra rilevati, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto, in quanto prescinde del tutto dall’età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacita di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che ii minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore”.
LA PG: “L’USO DELLA FORZA SOLO PER EMERGENZA”
Inoltre “gli articoli in base ai quali l’AG rivendica la propria competenza nell’applicare provvedimenti costrittivi: 330, 333, 403 , sono stati oggetto di un chiarimento all’interno di una recentissima requisitoria di Cassazione della PG Francesca Ceroni, Ricorso RG. N.21633/21: “Si ribadisce poi, per quanto sopra già osservato, che le norme che prevedono l’allontanamento con il ricorso alla forza pubblica (art.330, 333 cod. civ e art.68 cod. proc. civ.) del minore dalla residenza familiare, il suo collocamento in località segreta, il divieto di comunicare, sono rispettose del quadro costituzionale nell’ipotesi in cui la limitazione dei diritti del minore sia limitata nel tempo e strettamente funzionale alla sua incolumità. Solo l’emergenza (cfr. in proposito la circolare del Ministero degli Interni p.77841 del 4.8.2021, per la quale in questo campo la Polizia di Stato svolge funzioni di “pronto soccorso”) può giustificare una limitazione della libertà personale, che può essere ristretta ‘nei soli casi e modi previsti dalla legge’ (art. 13 Cost.) e quindi, allo stato della legislazione, può esserlo solo in conseguenza dell’adozione di misure cautelari, misure di sicurezza e misure di prevenzione, queste ultime tuttavia molto contestate. La materia è, come noto, soggetta a riserva assoluta di legge e nel sistema delle fonti che ci occupano non vi è disposizione che preveda “la restrizione della libertà personale “(art. 13 Cost.) del minore in questi casi. La disciplina ell’allontanamento coattivo con l’ausilio della forza pubblica e del collocamento sine die in struttura rotetta, del divieto di comunicazione (l’analogia con il 41 bis O.P. non è peregrina), deve trovare espressa e integrale regolamentazione nella legge formale ordinaria o in un atto equiparato, nella specie inesistente, con conseguente illiceità di eventuali arbitrarie costrizioni della libertà personale del minore, che potrebbero anche essere fonte di danni r’esecuzione può porre coazione fisica nei confronti dello stesso, e di fronte al rifiuto categorico l’attuazione dell’obbligo deve necessariamente arrestarsi rimettendo gli atti al giudice dell’esecuzione; che quando nemmeno con l’ausilio di coadiutori professionali (quali psicologi, personale medico, assistenti sociali) si riesce a dare esecuzione senza causare stress (attuale o anche solo potenziale) al minore, si dovranno rimettere gli atti al giudice ex artt. 608 – 610 c.p.c.”.
“OGNI TENTATIVO DI APPLICARE LA FORZA FISICA SIA CONTRASTATO DALLA POLIZIA LOCALE”
“In base a tutto quanto qui espresso, le sottoscritte (che firmano in calce al documento) chiedono al sindaco di Roma l’impiego della Polizia municipale a salvaguardia del diritto della bambina a essere tutelata, a non essere traumatizzata, coercita e limitata nella sua libertà, da un intervento esecutivo, male interpretato, fuori dello stato di diritto, fuori delle regole di ingaggio delle Ffoo. Chiediamo quindi una sorveglianza attiva perché l’intervento dei servizi sociali, ancorché coadiuvati dalle Forze di polizia, si esplichi nel rispetto dei diritti costituzionali di una persona minore, a non essere costretta contro la sua volontà e presa di forza (per mani e piedi, come abbiamo visto altre volte fare) per essere trasferita altrove dal suo domicilio. Chiediamo che ogni tentativo di applicare la coercizione e la forza fisica sia contrastato dalla polizia municipale, al servizio della cittadinanza e sotto l’autorità del sindaco, tutore della salute, e che si riprenda la strada della tutela dei diritti.
“SIA IMPEDITA LA SEDAZIONE, È ABUSO SANITARIO”
Se la minore si oppone, come fatto in altri tentativi, non rimane che relazionare al giudice del procedimento senza effettuare atti di forza. Nulla deve essere fatto, poi, per coinvolgere abusivamente l’emergenza sanitaria: la bambina non può essere oggetto di abuso sanitario, ovvero non può essere forzata da operatori sanitari anche attraverso terapie di sedazione farmacologica domiciliare, che non rientrano nelle norme sanitarie (Tso; disposto per altro dal sindaco)”.Chiedono le firmatarie infine: “Chiediamo quindi al sindaco di farsi garante, attraverso la polizia municipale, del corretto comportamento degli operatori non abilitati a prassi coercitive che minano la salute e l’integrita’ psicofisica della minore”.
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