| CIVITAVECCHIA – L’obiettivo della perizia di stima giurata è quello di dimostrare che un ente del Terzo Settore sia dotato del patrimonio minimo richiesto dall’art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117 del 2017 ovvero dal Codice del Terzo Settore. Tale patrimonio minimo è necessario al fine di acquisire la personalità giuridica e, qualora ne ricorressero i presupposti, al fine di valutare il patrimonio incrementale in sede di devoluzione dello stesso. Prima di passare alla trattazione delle disposizioni di cui al comma 4 del citato D.Lgs 117/2017, è doveroso ricordare che con il termine personalità giuridica si intende la capacità dell’ente di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta. La c.d. autonomia patrimoniale perfetta implica che: dei debiti risponde esclusivamente l’ente con il proprio patrimonio; non vige la responsabilità personale di chi agisce in nome e per conto dell’ente stesso ed esiste una netta separazione tra l’ente che viene creato e le persone che lo hanno costituito o che lo compongono. In virtù di tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell’ente non potranno rivalersi sui singoli associati, e viceversa che i creditori personali di questi ultimi non potranno rivalersi sul patrimonio dell’ente. Passando ora alla trattazione dell’articolo 22, il citato comma 4 dispone che: “… Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”. Nel dettaglio, l’ultimo periodo del comma stabilisce che la perizia dovrà essere necessariamente redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritta nello specifico registro tenuto dal Ministero (MEF), senza però richiederne l’indipendenza. A tal proposito, si evidenzia che la norma non prevede nulla in tal senso. Infatti, l’indipendenza del revisore che si assume la responsabilità del contenuto della relazione di stima apparentemente non sembra essere necessaria, pur essendo consigliabile. Pertanto, l’ente potrà affidare l’incarico per la redazione della stessa ad un soggetto qualificato già in possesso delle informazioni necessarie. Su questo ultimo punto, rilevante è lo studio n. 10-2022/CTS del Consiglio Nazionale del Notariato che richiama la circolare n. 9/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenziando come alcuni Uffici Regionali richiedano che se l’ente del Terzo Settore già iscritto nel RUNTS si trova nella situazione di aver già nominato un revisore legale, quest’ultimo potrà determinare il valore del patrimonio anche attestando il bilancio di valutazione d’azienda dell’ente applicando una delle metodologie di valutazione d’azienda previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre, è opportuno ricordare l’indicazione secondo cui la perizia di stima non è rilevante per le realtà che devono ancora iniziare ad operare e che sono in possesso esclusivamente del fondo di dotazione formato da disponibilità liquide e monetarie. Infatti, l’articolo 16 del D.M. 106/2020 dispone in maniera inequivocabile che in presenza di enti di nuova costituzione, la sussistenza del patrimonio minimo costituito da denaro deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente del notaio ai sensi dell’articolo 1, comma 63, lettera b) della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. La norma precisa inoltre che tale conto deve essere un conto corrente dedicato ed impignorabile; il notaio rogante dovrà versare detta somma al rappresentante legale dell’ente dopo la sua iscrizione al RUNTS e, quest’ultimo, riverserà poi le somme sul conto corrente dell’ente stesso. Tralasciando quest’ultima casistica, si evidenzia quindi che la valutazione ha necessariamente ad oggetto il patrimonio dell’ente rappresentato da un valore netto derivante dalla differenza fra attivo e passivo patrimoniale, ovvero: patrimonio netto = attività – passività. Conseguentemente, dalla perizia di stima emergerà che il patrimonio dell’ente è rappresentato da una somma liquida e disponibile almeno pari all’importo indicato dal legislatore in tema di patrimonio minimo, che ricordiamo essere per le associazioni euro 15.000 mentre per le fondazioni euro 30.000. Da evidenziare che il patrimonio minimo potrebbe discostarsi dal fondo di dotazione, stante il fatto che quest’ultimo rappresenta il solo fondo di cui l’ente può disporre al momento della costituzione, mentre il patrimonio minimo è il risultato della differenza fra le attività e le passività come poco sopra descritto. Altro aspetto da attenzionare risulta essere la data di valutazione; si ritiene che quest’ultima sia rappresentata non dalla data di redazione della perizia bensì dalla data a cui far riferimento per l’utilizzo dei valori del patrimonio utili alla redazione della perizia stessa. Quando si affronta il tema della perizia di stima del patrimonio degli ETS, risulta di particolare importanza e rilevanza anche la nota del 16 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con quest’ultima, il Ministero ha fornito importanti chiarimenti in merito ai documenti di cui il Notaio si deve dotare per attestare la sussistenza o meno del patrimonio minimo dell’ente già in possesso della personalità giuridica (ottenuta secondo le disposizioni del D.P.R. 361/2000) ai fini del perfezionamento dell’iscrizione dello stesso nel RUNTS. Già con la precedente circolare n. 9 del 21 aprile 2022, il Ministero aveva sottolineato la necessità di verificare la sussistenza del patrimonio minimo in un momento “non temporalmente distante” dal momento dell’invio dell’istanza di iscrizione al RUNTS e, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, il Notaio avrebbe dovuto dotarsi di documentazione idonea a supporto. Il paramento temporale richiamato sia nella circolare del 21 aprile che in quella del 16 giugno, elaborato inoltre richiamando la massima della Commissione del Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano n. 3 del 27 ottobre 2020, è quello di 120 giorni dalla presentazione della domanda e cita espressamente quale documentazione di riferimento: “bilancio, situazione patrimoniale, perizia etc”. La necessità della nota esplicativa del 16 giugno è stata dovuta alle plurime richieste pervenute da alcuni enti che avrebbero voluto considerare valido (per il solo primo periodo di popolamento del RUNTS) un arco temporale di 180 giorni antecedenti la presentazione dell’attestazione patrimoniale, ampliando quindi l’arco temporale fin qui citato pari a 120 giorni. Sul punto, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha ritenuto che, esclusivamente per gli enti coinvolti nella trasmigrazione che risultavano già in possesso della personalità giuridica secondo le disposizioni del D.P.R. 361/2000 e che si avvalevano per la predisposizione del bilancio della revisione legale, il Notaio incaricato avrebbe potuto, dopo attenta e prudente valutazione, procedere alle attestazioni utilizzando una documentazione contabile aggiornata a un termine antecedente superiore ai 120 giorni e non superiore ai 180 giorni. Valentina Papa, Dottore Commercialista – Revisore Legale – Tesoriere dell’ODCEC di Civitavecchia |


